Dopo giorni di dubbi e polemiche, è arrivata la circolare del Viminale che chiarisce il funzionamento in Italia dei controlli all’ingresso dei locali in cui il green pass è obbligatorio: i gestori devono chiedere il certificato verde, ma non sono tenuti a verificare l’identità degli avventori che lo esibiscono.

Le perplessità erano nate sul controllo dei documenti di identità. “Non siamo poliziotti”, avevano tuonato molti gestori, che si rifiutavano di chiederli ai clienti e di accollarsi anche la responsabilità di vigilare sulla regolarità del green pass. Ieri è arrivata la precisazione del ministro Lamorgese, ufficializzata in serata. La circolare prevede che gli esercenti potranno comunque richiedere i documenti ai clienti “in caso di palese violazione”.

In Italia dal 6 agosto il green pass è necessario per accedere alle seguenti attività: consumo al tavolo di ristoranti al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, mostre e altri luoghi di cultura; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; terme, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.

Nel decreto che stabilisce il green pass obbligatorio per l’accesso a tali attività, però, i gestori sono considerati come “soggetti deputati a svolgere la verifica delle certificazioni verdi e delle generalità dell’intestatario”. La circolare del Viminale ha dunque chiarito che è compito delle forze dell’ordine, nell’esercizio del proprio lavoro, verificare i documenti di identità e l’autenticità del green pass. E nel caso in cui l’intestatario del green pass non corrisponda al suo possessore, la sanzione sarà applicata solo all’avventore, se non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente.

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