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La riapertura scolastica per molti ragazzi non rappresenta il miglior modo per ripartire. Infatti, per le vittime di bullismo non è semplice rivedersi in contesti dove si è stati vittime e, soprattutto, non è semplice rivedere coloro che li hanno vessati e derisi, magari per il proprio aspetto fisico piuttosto che per qualsiasi altro futile motivo.

Da avvocato attivo nel contrasto alla violenza di genere e ai fenomeni di bullismo (avendo subito da piccola atti di bullismo), vi propongo questo breve promemoria sulle conseguenze e le forme di tutela previste in tema di bullismo. Il tutto è volto a prevenire atti di bullismo e a fortificare le vittime, che possono prendere consapevolezza degli strumenti messi a disposizione dal legislatore per potersi difendere e per non sentirsi più soli.

Le responsabilità

Il bullismo può manifestarsi in vari modi. E’ fisico, quando avviene con aggressioni fisiche e lesioni. Può essere verbale, e si manifesta con minacce. E’ bullismo anche quello subdolo, che si traduce in pettegolezzi, calunnie miranti ad escludere dal gruppo i destinatari. La legge civile prevede diversi tipi di responsabilità negli atti di bullismo:

  • il minore, se ritenuto capace di intendere e di volere, può essere ritenuto responsabile degli atti di bullismo insieme ai genitori ed alla scuola.
  • I genitori del minore sono oggettivamente responsabili, a meno che non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta, pertanto, di una responsabilità personale, anche se oggettiva. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale.
  • La scuola è responsabile (culpa in vigilando della scuola). L’articolo 28 della Costituzione recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici”. Al dettato costituzionale va ad aggiungersi quanto prevede il codice civile all’articolo 2048: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Si tratta di una responsabilità aggravata, in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato, ovvero si dia la prova del caso fortuito.
  • L’organizzazione Scuola che non prevenga atti di bullismo, prevedendo ad esempio uffici ad hoc, consultorio ecc., può ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando. La vigilanza deve essere assicurata all’interno della scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla direzione dell’istituto scolastico fare in modo che egli studi all’interno dell’istituto stesso. A tal riguardo è necessario distinguere la responsabilità della scuola privata dalla scuola pubblica. Alla scuola privata si applica l’art.2049 del codice civile che sancisce la responsabilità indiretta dell’istituto scolastico con cui l’insegnante ha un rapporto di lavoro al momento del compimento dell’illecito del minore; viceversa, la scuola pubblica ha una responsabilità diretta nei confronti del ministero della Pubblica Istruzione che può agire in rivalsa sull’insegnante per culpa in vigilando in caso di dolo o colpa grave.

Quale danno è riconosciuto dalla legge e può essere risarcito

La legge riconosce che il bullismo può determinare tre tipologie di danno: morale, biologico ed esistenziale. Il danno morale fa riferimento alle sofferenze fisiche o morali patite, al turbamento dello stato d’animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d’animo. Il danno biologico riguarda la salute e l’integrità fisica e psichica della persona, tutelati dalla Costituzione Italiana. Il danno esistenziale è il danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all’immagine, all’autodeterminazione sessuale; la tutela del pieno sviluppo della persona nelle formazioni sociali è riconosciuta dall’articolo 2 della Costituzione Italiana. Il danno esistenziale è dato dal non poter più fare, dal doversi comportare diversamente da come si desidera, dovere agire altrimenti, essere costretti a relazionarsi diversamente. Questo danno viene quantificato dal giudice in via equitativa (secondo il suo concetto di equità), il che può dar luogo a valutazioni molto diverse.

I risvolti penali

Gli atti di bullismo possono degenerare in violazioni della legge penale ed in particolare si indicano di seguito i reati penali che potrebbero essere integrati. I reati sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento del “bullo”. Ad esempio: percosse, lesioni, danneggiamento alle cose, ingiuria o diffamazione, molestia o disturbo alle persone, minaccia, atti persecutori-stalking, sostituzione di persona (quando una persona si spaccia per un’altra).

Quando il bullo minorenne è imputabile penalmente

Se si tratta di bambini minori di 14 anni che compiono atti di bullismo, o comunque comportamenti previsti dalla legge come reato, non è prevista responsabilità penale. Infatti i minori di 14 anni non sono imputabili. La legge impone al giudice l’obbligo di dichiarare immediatamente che il minore di quattordici anni non è imputabile. Questo avviene con una sentenza, e il giudizio penale termina in questo modo. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso”, possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio.

Diverso è il caso dei minori che hanno un’età compresa tra i 14 e i 18 anni di età, imputabili se viene dimostrata la loro capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice, che si avvale di consulenti professionali.

Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie) è sufficiente sporgere denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.). In altri casi la denuncia deve contenere anche la richiesta di procedere penalmente contro l’autore del reato (querela).

Nell’ambito penale oltre ad un’eventuale responsabilità del bullo possiamo rintracciare anche una responsabilità penale degli insegnanti?

L’insegnante (di una scuola statale o paritaria), nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale. “Quando omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni “, l’insegnante può essere punito con un multa da 30 a 516 euro.

Come tutelarsi

Per tutelarsi dai bulli e degli atti di bullismo occorre sporgere denuncia – per il tramite dei propri genitori, nel caso di minori – entro 90 giorni dalla commissione del fatto, periodo di tempo che decorre dall’ultimo atto che è stato compiuto a danno della vittima, così come previsto per le condotte perduranti come il bullismo.

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