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Dal primo settembre per prendere un aereo sarà necessario il green pass. Il certificato verde sarà obbligatorio anche per salire su treni, autobus e navi a media e lunga percorrenza. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il decreto legge che prevede tali misure. Il provvedimento introduce, inoltre, l’obbligo del green pass per docenti e personale scolastico, pena la sospensione dal lavoro.

Scuola e Università

L’anno scolastico e universitario che si appresta a iniziare sarà in presenza. La didattica a distanza potrà rendersi necessaria esclusivamente in singoli istituti, in aree specifiche e quando lo stabiliranno provvedimenti regionali e comunali per l’insorgenza di focolai o per il rischio estremamente elevato di diffusione del Covid.

Per permettere il ritorno in aula in sicurezza, il decreto ha stabilito che tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito da parte dei docenti sarà considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, determinerà la sospensione del rapporto di lavoro.

Nelle scuole e nelle università sarà vietato l’accesso a coloro che presenteranno sintomatologia respiratoria o la febbre sopra i 37,5°. Resterà obbligatorio l’uso della mascherina, eccetto che per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti, il decreto apre alla possibilità di derogare all’obbligo della mascherina.

Trasporti

Dal primo settembre il green pass deve essere esibito anche per accedere a mezzi di trasporto pubblici. Non tutti. Il decreto ha infatti stabilito l’obbligo per tutti gli aerei, mentre per treni, autobus e navi lo ha disposto solo per quei mezzi che viaggiano su percorsi medio-lunghi.

Nello specifico, sulla base di quanto comunicato dal Governo, sarà consentito solo ai soggetti dotati di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto potrà avvenire anche senza green pass. Dall’obbligo di esibirlo, poi, saranno esentati quei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e quelle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico, non possono vaccinarsi.

Altre misure

Le disposizioni sul green pass non saranno applicate fino al 15 ottobre ai residenti nella Repubblica di San Marino, già sottoposti a un ciclo vaccinale. Il decreto poi stabilisce che per gli eventi sportivi all’aperto sarà possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro, e alza al 35% il limite di capienza dei locali per gli eventi al chiuso.

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