Lunedì 1° maggio, nella giornata simbolo per il lavoro ed i lavoratori in molti Paesi del mondo, a Palazzo Chigi si è riunito il Consiglio dei Ministri che ha approvato numerosi provvedimenti proprio sul lavoro e sul tema dell’inclusione sociale.

Il testo, si legge nel comunicato stampa diffuso al termine, “interviene con misure volte a ridurre il cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui; a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani; a promuovere politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata formazione a chi non ha un’occupazione ed è in grado di svolgere un’attività lavorativa e di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si introducono poi interventi urgenti volti a rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e si modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.”

Conclusa la riunione, durata circa 1 ora e 20 minuti, non si è tenuta la consueta conferenza stampa. La Presidente Giorgia Meloni ha condiviso un video nel quale ha annunciato alcune delle misure approvate twittando: “Primo maggio: il Governo festeggia con i fatti. Anche oggi al lavoro per migliorare la condizione dei lavoratori”.

Tra le principali novità, quindi, si annoverano il taglio del cuneo fiscale contributivo a vantaggio dei lavoratori e la riforma del reddito di cittadinanza che dal 1 gennaio 2024 cederà il posto all’assegno di inclusione.

Il taglio del cuneo fiscale

Già domenica sera, in occasione della presentazione del testo definitivo ai sindacati, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sottolineava l’importanza del taglio del cuneo fiscale, la “priorità” del suo esecutivo. Durerà 6 mesi, da luglio a dicembre, secondo quanto si legge nel comunicato stampa del Cdm.

Nelle buste paga dal 1° luglio 2023 al 30 novembre 2023, secondo le bozze, la portata dell’esonero passerà dagli attuali 2 punti a 6 punti per i redditi fino a 35mila euro e dagli attuali 3 a 7 punti per i redditi fino a 25mila euro. Per i redditi fino a 25mila euro, il taglio del 3% deciso dal governo con l’ultima legge di bilancio già prevedeva un beneficio medio di circa 41 euro lordi in più al mese. Quest’ulteriore taglio del 4% porterà un beneficio medio di altri 55 euro lordi circa in busta paga al mese per 6 mesi. Analogo il discorso per i redditi fino a 35mila euro: il beneficio attuale – ovvero il taglio del 2 – viene calcolato in circa 32 euro lordi mensili, che aggiunti agli ulteriori 4 punti diventeranno più di 98 euro mensili in media. È calcolato, quindi, in circa 66 euro lordi al mese e per 6 mesi il beneficio che scaturisce dal nuovo decreto.

Addio al Reddito di cittadinanza

A prendere il posto del rdc non sarà soltanto la misura prevista con l’assegno di inclusione ma anche uno strumento di attivazione al lavoro che riguarda i cosiddetti “occupabili”. L’Assegno di inclusione partirà dal 1 gennaio del prossimo anno e riguarderà famiglie in cui sono presenti disabili, minori od over60. L’importo della nuova misura – erogata per 18 mesi e, dopo l’interruzione di un mese, corrisposta per ulteriori 12 mesi al massimo – non sarà inferiore a 480 euro al mese ed arriverà fino a 630 euro per le famiglie composte da over 67 o con disabili gravi, a cui dovranno aggiungersi 280 euro mensili per i nuclei familiari che vivono in affitto.

Con questo strumento il Governo Meloni mira a favorire i “non occupabili” che fino a quest’anno hanno beneficiato della misura introdotta dal Decreto n. 4 del 28 gennaio 2019 abolita dalla Legge di Bilancio 2023. Requisiti necessari per usufruirne riguardano l’ essere residenti in Italia da almeno 5 anni, avere un Isee non superiore a 9.360 euro, il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

Al fine di evitare il godimento irregolare del beneficio, vengono previsti un regime sanzionatorio ed una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri. Per dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, può scattare anche la reclusione da 2 a 6 anni.

Sostegno agli “occupabili”

Prevista anche una misura di sostegno per coloro che sono definiti “occupabili“, in età compresa tra i 18 ed i 59 anni che non rientrano tra le categorie “fragili”. Prevede la partecipazione vincolante a corsi di formazione, di qualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive (rientra tra tali misure anche il servizio civile universale con la previsione di specifiche deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi) e – come viene specificato nella nota di Palazzo Chigi – la decadenza del beneficio nell’ipotesi di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:
a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale; a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

Altre misure introdotte dal Decreto

Il decreto introduce misure a favore dell’occupazione giovanile. Previsti incentivi, pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i 30 anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Il provvedimento, poi, apporta modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”). Cambiano le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile della tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi. Questi contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi in tre ordini di ipotesi: nei casi previsti dai contratti collettivi; per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024 e, infine, per sostituire altri lavoratori.

Sempre lunedì 1° maggio, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge in materia di lavoro. Tra le principali previsioni contenute nel ddl che viene presentato dal Governo per l’approvazione al Parlamento:

1)L’istituzione di un fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Il fondo viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e prevede, tra l’altro, l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

2)Il contributo per le assunzioni di persone con disabilità. “La disposizione prevede il riconoscimento per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023”, come si legge nella nota del CdM.

3)Modifiche alla durata del periodo di prova. “Si puntualizza la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni.”

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